Un titolare di farmacia si opponeva a un decreto ingiuntivo per forniture non pagate, sostenendo di aver già versato una parte del debito. La Corte d'Appello gli dava parzialmente ragione ma calcolava le spese legali sull'intero valore della condanna residua. La Cassazione ha corretto questa decisione, affermando un principio fondamentale: in appello, la liquidazione spese legali segue il criterio del disputatum. Ciò significa che le spese vanno calcolate solo sul valore della somma effettivamente contestata (i pagamenti parziali) e non sul debito totale. Di conseguenza, le spese a carico del farmacista sono state ridotte perché basate su uno scaglione di valore inferiore.
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