Un incendio causato da un privato ha distrutto un tratto di binari ferroviari, bloccando il traffico per diversi giorni. L'ente gestore della rete ha chiesto il risarcimento dei danni subiti. I giudici hanno accertato la responsabilità del privato. Tuttavia, la Corte d'Appello ha respinto la domanda risarcitoria per l'impossibilità del perito di calcolare i costi esatti tramite documentazione interna. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Se la presenza del danno è certa, la difficoltà di calcolo non giustifica il rifiuto del risarcimento. La legge impone la liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, il quale deve valutare tutti gli elementi disponibili, compresi i verbali delle autorità intervenute.
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