Una società creditrice ha impugnato il decreto di apertura della liquidazione dei beni del proprio debitore, lamentando l'assenza dei requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo per difetto di interesse ad agire, ritenendo che il creditore volesse solo evitare il blocco delle esecuzioni individuali. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del creditore. I giudici di legittimità hanno stabilito che il creditore ha un interesse concreto e attuale a contestare l'ammissione del debitore al sovraindebitamento. Infatti, l'apertura della procedura blocca le azioni esecutive individuali e rischia di ridurre il soddisfacimento del credito, legittimando così la contestazione dei requisiti di ammissibilità.
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