Il liquidatore di una società cooperativa ha impugnato la dichiarazione dello stato di insolvenza, sostenendo di aver saldato i debiti fiscali successivamente alla sentenza e che nessun creditore avesse richiesto l'ammissione al passivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, per le società in liquidazione, lo stato di insolvenza si valuta con un criterio puramente statico. Non rileva la presenza di inadempimenti esterni o la disponibilità di credito, ma unicamente lo squilibrio patrimoniale: l'attivo deve essere sufficiente a garantire l'integrale e paritario soddisfacimento di tutti i creditori. Nel caso specifico, l'attivo era quasi inesistente e i bilanci non venivano depositati da anni, confermando il dissesto economico della cooperativa.
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