Un'impresa edile ha eseguito lavori di completamento per un ente pubblico ma non ha mai firmato il contratto formale a causa di disaccordi sui prezzi. L'impresa ha richiesto il pagamento delle riserve e il risarcimento dei danni, invocando la validità dell'accordo basato sullo scambio di documenti di gara o, in subordine, la responsabilità dell'ente. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i contratti con la Pubblica Amministrazione richiedono tassativamente la forma scritta ad substantiam in un unico documento. Lo scambio di lettere non è sufficiente. Inoltre, è stata esclusa la responsabilità precontrattuale dell'ente poiché l'impresa conosceva perfettamente lo stato dei luoghi e dei materiali prima di iniziare i lavori.
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