Una lavoratrice, licenziata per giustificato motivo oggettivo basato su una presunta riduzione dei pazienti, ha impugnato il recesso. I giudici hanno dichiarato illegittimo il licenziamento, poiché la società non è riuscita a dimostrare la veridicità delle ragioni addotte. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che l'onere della prova nel licenziamento oggettivo grava interamente sul datore di lavoro, la cui mancanza comporta l'illegittimità del recesso con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.
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