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Licenziamento Oggettivo

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento oggettivo: onere della prova del datore
Una lavoratrice, licenziata per giustificato motivo oggettivo basato su una presunta riduzione dei pazienti, ha impugnato il recesso. I giudici hanno dichiarato illegittimo il licenziamento, poiché la società non è riuscita a dimostrare la veridicità delle ragioni addotte. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che l'onere della prova nel licenziamento oggettivo grava interamente sul datore di lavoro, la cui mancanza comporta l'illegittimità del recesso con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.
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Licenziamento oggettivo: nesso causale e rinvio
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonostante l'azienda avesse proceduto a nuove assunzioni. La sentenza chiarisce che, se le nuove assunzioni riguardano personale con contratti e mansioni diverse, non viene automaticamente interrotto il nesso di causalità tra la crisi aziendale e il recesso. Viene inoltre delineata l'ampia discrezionalità del giudice di rinvio nel riesaminare i fatti quando una precedente decisione è stata annullata per vizi di motivazione.
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Licenziamento oggettivo: prova della riorganizzazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce i principi fondamentali in materia di licenziamento oggettivo. Il caso analizza il licenziamento di un dipendente di una società automobilistica, motivato da una crisi aziendale. La Corte ha confermato l'illegittimità del recesso, poiché l'azienda non ha fornito la prova di un concreto e specifico progetto di riorganizzazione aziendale che giustificasse la soppressione di quella specifica posizione lavorativa, sottolineando l'importanza del nesso causale tra la scelta datoriale e il licenziamento.
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Licenziamento oggettivo: la Cassazione fa chiarezza
Una dirigente licenziata a seguito di una riorganizzazione aziendale fallita ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento oggettivo, chiarendo che è sufficiente la prova di effettive ragioni economiche e organizzative che hanno portato alla soppressione del posto. La Corte ha inoltre ribadito che il motivo ritorsivo deve essere l'unica e determinante causa del recesso e ha dichiarato inammissibile la domanda relativa all'indennità per vizi procedurali nel ricorso.
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