Una cooperativa, perdendo il suo unico contratto d'appalto, licenzia tutti i suoi 61 dipendenti, qualificando i recessi come licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Un lavoratore non riassunto dalla nuova azienda subentrante impugna il licenziamento. La Corte di Cassazione ribalta le decisioni precedenti, stabilendo un principio fondamentale: la dismissione di tutto il personale a seguito della chiusura completa dell'impresa configura un licenziamento collettivo per cessazione attività. Pertanto, l'azienda avrebbe dovuto seguire la specifica procedura prevista dalla Legge 223/1991, che offre maggiori tutele ai lavoratori. L'errata qualificazione giuridica rende illegittima la procedura seguita.
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