I Titolari del Marchio hanno citato in giudizio un'Azienda Vinicola per l'uso non autorizzato del nome di un noto progettista sulle bottiglie di vino. L'Azienda Vinicola si è difesa esibendo una scrittura privata con cui il progettista autorizzava l'uso del nome in cambio di una fornitura annuale di bottiglie di vino, lasciando però in bianco lo spazio relativo alla quantità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei Titolari del Marchio, sancendo la nullità del contratto per oggetto indeterminato. La Suprema Corte ha chiarito che se un accordo prevede uno scambio, la mancata determinazione della controprestazione rende nullo il contratto. Non basta affermare che la quantità possa essere decisa in seguito, ma servono criteri precisi e prestabiliti fin dall'inizio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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