La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di violenza privata a carico di un imputato, dichiarando inammissibile il ricorso. La difesa contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Gli Ermellini hanno stabilito che il danno arrecato alla libertà psichica della vittima, valutato come non modesto dai giudici di merito, preclude l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., rendendo superflua l'analisi di ogni altro parametro secondario.
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