Un dipendente comunale ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive previste dal contratto giornalisti. Il tribunale ha respinto la richiesta mediante lettura della sentenza direttamente in udienza. Il lavoratore ha presentato ricorso in appello oltre i sei mesi, sostenendo di essersi allontanato dall'aula con il permesso del magistrato e pretendendo una successiva notifica di cancelleria. I giudici di secondo grado hanno dichiarato l'appello tardivo. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione. La Suprema Corte ha stabilito che nel rito del lavoro la lettura della decisione in udienza equivale a pubblicazione formale. Di conseguenza, il termine lungo di impugnazione decorre dal giorno dell'udienza stessa, rendendo del tutto irrilevante l'assenza autorizzata delle parti e privando il dipendente di qualsiasi tutela successiva.
Continua »