Definizione
Un reato che consiste nel causare un danno fisico a un'altra persona, con circostanze che rendono il fatto più grave, come l'uso di un'arma.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 183 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 92% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 5%
- Rigettato 1%
- Inammissibile 92%
- Altro 1%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 781%
- Penale Sez. 518%
- Penale Sez. 11%
Precedenti più richiamati
- Cass. 8640/2016in 4 provvedimenti
- Cass. 1182/2007in 8 provvedimenti
- Cass. S.U. 12/2000in 17 provvedimenti
- Cass. 11933/2005in 4 provvedimenti
- Cass. 5582/2013in 11 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un individuo è stato condannato per lesioni personali aggravate. La Corte d'Appello ha confermato la condanna. L'individuo ha presentato ricorso in Cassazione, contestando vizi di motivazione e la dosimetria della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché i motivi presentati erano generici e miravano a una nuova valutazione dei fatti (merito), non a errori di diritto (legittimità). La condanna per lesioni personali aggravate è stata quindi confermata, con l'aggiunta delle spese processuali e una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un aggressore condannato per minaccia e lesioni personali aggravate dall'uso di un bastone contro la vittima. L'imputato sosteneva di aver agito per legittima difesa, contestava l'uso dell'arma impropria e chiedeva il riconoscimento del risarcimento del danno a seguito di un accordo transattivo. I giudici hanno chiarito che le lesioni personali aggravate dall'arma procedono d'ufficio. Inoltre la transazione economica parziale con ritiro della querela non prova l'integrale ristoro dei danni fisici patiti dalla persona offesa. La presenza di un precedente penale per minaccia ha precluso la concessione della sospensione condizionale della pena, confermando la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese legali.
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Un Lavoratore era stato condannato per lesioni personali aggravate. Ha presentato un ricorso in Cassazione, contestando la correttezza della motivazione della sentenza d'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le contestazioni riguardassero solo aspetti di fatto già esaminati e che il ricorso fosse privo di specificità. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende per il ricorso in Cassazione inammissibile.
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La Corte d'Appello confermava la condanna nei confronti di un imputato per il reato di lesioni personali aggravate. L'imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando una ricostruzione errata dei fatti e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che il ricorso non può contestare la valutazione delle prove nel merito né sollecitare una nuova graduazione della sanzione. La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità esclusiva dei giudici di merito. L'imputato deve quindi scontare la condanna definitiva e versare una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre alle spese legali.
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La Corte di Cassazione ha chiarito che l'acquisizione prova video, come un filmato su DVD, costituisce una prova documentale. Questo significa che il video, già esistente prima del processo, non richiede un'attività di formazione della prova in contraddittorio. I ricorrenti, condannati per lesione personale aggravata, avevano contestato la validità di tale prova. La Suprema Corte ha dichiarato i loro ricorsi inammissibili, ribadendo che la visione del DVD da parte del giudice è una semplice modalità di percezione di un elemento già acquisito, non un'attività che necessita della presenza delle parti per la sua creazione. I ricorrenti hanno dovuto pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Tre imputati hanno impugnato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate pronunciata dalla Corte di Appello. I ricorrenti hanno contestato la ricostruzione della responsabilità, l'applicazione dell'aumento per recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili per aspecificità e manifesta infondatezza delle doglianze. I giudici hanno chiarito che la recidiva risulta legittima quando i precedenti penali dimostrano una persistente inclinazione a delinquere, collegata al nuovo fatto commesso. Inoltre, il rifiuto delle attenuanti generiche non richiede motivazioni dettagliate su ogni elemento, bastando il richiamo a fattori ostativi decisivi. I ricorrenti dovranno pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Due individui erano stati condannati in appello per i reati di lesione personale aggravata e minaccia. La Corte di Cassazione ha esaminato il loro ricorso. I giudici hanno rilevato che i reati erano estinti per prescrizione del reato, ovvero era trascorso troppo tempo dalla loro commissione. Per questo motivo, la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio, chiudendo definitivamente il caso penale. Le precedenti decisioni che escludevano le statuizioni civili sono rimaste ferme.
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Due imputati impugnano la condanna per il reato di lesioni personali aggravate contestando la credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici evidenziano che il motivo proposto è generico e richiede una nuova valutazione delle prove, operazione vietata nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, la Corte conferma definitivamente la condanna penale, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, escludendo la liquidazione delle spese alla parte civile per assenza di un contributo difensivo rilevante.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imputato per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. La persona offesa aveva riportato ferite multiple da arma bianca all'addome, alle braccia e al torace. La difesa dell'aggressore chiedeva l'estinzione del reato sostenendo l'avvenuta remissione della querela e contestava l'aggravante dell'arma, oltre a sollecitare una riduzione di pena. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile: l'uso del coltello, accertato dai referti medici, rende il reato procedibile d'ufficio e rende irrilevante il ritiro della querela. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha annullato la condanna di un imputato per violenza privata e lesione personale aggravata. I giudici di merito avevano precedentemente confermato la sua responsabilità. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che la **prescrizione del reato** era maturata il 20 gennaio 2022. Questo significa che il tempo massimo per perseguire i reati era scaduto. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata senza rinvio, poiché i reati non potevano più essere puniti. L'imputato ha così ottenuto l'estinzione dei reati contestati.
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Un Lavoratore è stato condannato per lesioni personali aggravate. La Corte d'Appello ha confermato la condanna. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'accertamento dei fatti e la sussistenza delle aggravanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le contestazioni riguardassero una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende per il suo ricorso inammissibile.
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Quattro soggetti subiscono una condanna per il reato di lesioni personali aggravate commesso in concorso tra loro. La vittima riconosce chiaramente gli aggressori, con una dinamica confermata da testimoni oculari e riprese di videosorveglianza. Il giudice stabilisce una sanzione severa, partendo dal massimo della pena consentita dalla legge per via della violenza dell'atto e dei precedenti degli aggressori. Gli imputati impugnano la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la credibilità delle prove e l'eccessiva severità della sanzione. I giudici di vertice respingono totalmente l'impugnazione, confermando che la quantificazione della pena è ben motivata e che la rivalutazione delle prove è vietata in sede di legittimità. I ricorrenti devono versare le spese e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per lesioni personali aggravate. L'imputato contestava la negazione attenuanti generiche da parte dei giudici precedenti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici hanno ritenuto che la motivazione sul diniego delle attenuanti fosse sufficiente, basandosi sugli elementi decisivi del caso e sulle modalità del fatto. L'imputato dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Due soggetti condannati per il reato di lesioni personali aggravate hanno presentato ricorso per cassazione contro la sentenza di appello. Gli imputati lamentavano il mancato riconoscimento della legittima difesa, l'errata valutazione della credibilità della vittima e l'utilizzabilità delle dichiarazioni di un testimone non comparso in aula. I giudici supremi hanno dichiarato i ricorsi totalmente inammissibili. La Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove o della credibilità delle dichiarazioni. Inoltre, l'impossibilità di ascoltare un testimone in dibattimento richiede l'infruttuoso compimento di tutti gli adempimenti di ricerca previsti dalla legge. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per lesione personale aggravata. L'imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato. I motivi del ricorso, relativi alla motivazione della sentenza e al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, sono stati ritenuti infondati o manifestamente infondati. La decisione finale ha confermato la condanna e ha imposto all'imputato il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Un individuo, condannato per lesioni personali aggravate, ha presentato ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte d'Appello aveva parzialmente riformato la pena. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il giudice può negare le attenuanti generiche con una motivazione sintetica, basata sugli elementi rilevanti del caso, senza dover analizzare ogni singolo aspetto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha ricevuto una condanna per i reati di lesioni personali aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver aggredito e offeso dei pubblici ufficiali. Il condannato ha presentato ricorso per cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I Giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è risultato totalmente generico, privo di un reale confronto con la sentenza di appello. Il secondo motivo è infondato perché i giudici di merito hanno legittimamente negato lo sconto di pena valorizzando i precedenti specifici per aggressione. L'Imputato perde definitivamente il ricorso e deve pagare le spese del procedimento insieme a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un Lavoratore è stato condannato per lesioni personali aggravate, avendo causato ferite a una Persona Offesa con un martello. Ha presentato ricorso in Cassazione contestando la sua responsabilità, l'aggravante dell'uso dell'arma, la comparazione delle circostanze e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le motivazioni dei giudici precedenti valide, le argomentazioni del Lavoratore generiche e non specifiche. La Corte ha confermato la condanna, ribadendo la validità dell'aggravante per l'uso del martello e la corretta valutazione delle circostanze. Il Lavoratore deve pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato, condannato per lesione personale aggravata. L'imputato contestava il diniego delle attenuanti generiche da parte della Corte d'Appello. La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ribadendo che i giudici inferiori hanno adeguatamente motivato la loro decisione, considerando la gravità dei fatti e le conseguenze dannose. L'inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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L'Aggressore ha provocato il ferimento di tre persone, colpendo una delle vittime con un'arma e causandole una frattura con guarigione clinica superiore a quaranta giorni. I giudici di merito lo hanno condannato a cinque anni di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione dei diritti di difesa, l'invio telematico dell'istanza di partecipazione all'udienza, la mancata riapertura dell'istruttoria medica e il mancato interrogatorio dopo l'avviso di garanzia. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. L'istanza telematica risultava inviata a un indirizzo di posta non autorizzato, mentre la perizia medica provava chiaramente la gravità del danno. La condanna definitiva resta pienamente confermata a carico del reo, unitamente al pagamento delle spese legali e di un'ammenda.
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