La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concordato la pena tramite patteggiamento per i reati di rapina e ricettazione, lamentava l'omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. I giudici hanno ribadito che, a seguito della riforma Orlando, il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è limitato a casi tassativi, escludendo la possibilità di contestare il difetto di motivazione sulla mancata applicazione del proscioglimento immediato.
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