Una società retail si oppone a un decreto ingiuntivo per forniture non pagate, perdendo nei primi due gradi di giudizio. Durante il processo, la società viene dichiarata fallita. L'ex amministratore propone ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo dichiara inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella legittimazione processuale del fallito: secondo l'art. 43 l.fall., con l'apertura del fallimento, la capacità di stare in giudizio per i rapporti patrimoniali spetta esclusivamente al curatore. Il fallito può agire solo provando l'inerzia totale degli organi fallimentari, circostanza non dimostrata nel caso di specie. La Corte ha quindi rigettato il ricorso senza esaminare il merito delle contestazioni.
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