Una dirigente medica ha chiesto le differenze retributive per la direzione di un presidio ospedaliero unificato. Il Tribunale ha accolto la domanda contro l'ente sanitario regionale originario. In secondo grado, una nuova azienda territoriale sanitaria ha impugnato la condanna, ottenendo il rigetto delle pretese della dottoressa. La professionista ha proposto ricorso in Cassazione contestando la legittimazione processuale dell'azienda sanitaria subentrante: secondo la difesa, l'ente non poteva gestire i contenziosi di un ambito territoriale differente. La Suprema Corte non ha deciso subito nel merito del credito stipendiale. Con un'ordinanza interlocutoria, i giudici hanno rimesso gli atti alla pubblica udienza per chiarire i vincoli di successione tra enti sanitari dopo le riforme regionali.
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