Una contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento contestando sia la mancata notifica delle cartelle presupposte sia il merito della pretesa tributaria. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29321/2024, ha stabilito che in questi casi la legitimazione passiva spetta all'ente creditore e non all'Agente della riscossione. L'eventuale errore nell'individuare il convenuto non rende il ricorso inammissibile, ma impone all'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente titolare del credito. Il ricorso è stato quindi accolto, annullando la decisione di merito che lo aveva dichiarato inammissibile.
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