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Legittimazione Passiva Equa Riparazione

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Equa Riparazione: Sbaglia Ministero e il Risarcimento si Blocca
Una cittadina chiede un risarcimento per l'eccessiva durata di un processo svoltosi sia davanti a giudici ordinari sia amministrativi. Cita in giudizio solo il Ministero della Giustizia. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Ministero, stabilendo un principio chiave sulla legittimazione passiva equa riparazione. Se il ritardo è causato da giurisdizioni diverse, il cittadino deve citare in giudizio tutte le amministrazioni competenti. In questo caso, doveva citare sia il Ministero della Giustizia (per i ritardi del tribunale civile) sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggi MEF (per i ritardi del TAR). L'errore ha portato all'annullamento della decisione e alla necessità di un nuovo processo.
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Legittimazione passiva equa riparazione: chi paga?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17982/2024, interviene su un caso di 'Pinto su Pinto', ovvero una richiesta di equa riparazione per il ritardo nell'esecuzione di un precedente indennizzo. La Corte chiarisce la questione della legittimazione passiva equa riparazione, stabilendo che la responsabilità per il ritardo va ripartita: il Ministero della Giustizia risponde per la fase ordinaria, mentre il Ministero dell'Economia per la fase del giudizio amministrativo di ottemperanza. Viene quindi accolto il motivo sulla carenza di legittimazione passiva del solo Ministero della Giustizia per la seconda fase del processo.
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Legittimazione passiva equa riparazione: chi paga?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11454/2025, chiarisce la questione della legittimazione passiva equa riparazione quando il ritardo processuale coinvolge sia la giurisdizione ordinaria che quella amministrativa. La Corte stabilisce che ogni Ministero risponde esclusivamente per i ritardi avvenuti nella propria sfera di competenza, escludendo la responsabilità solidale. Nel caso specifico, il Ministero della Giustizia è stato escluso dalla condanna, poiché il ritardo si era verificato solo nella fase di ottemperanza amministrativa, di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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