Una società operante nel settore dei giochi ha richiesto il rimborso dell'Iva pagata sugli oneri di sistema dell'energia elettrica, ritenendola non dovuta. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione di secondo grado, ha stabilito che il soggetto legittimato a richiedere il rimborso Iva cessionario direttamente all'Amministrazione finanziaria è unicamente il fornitore che ha versato l'imposta. Il consumatore finale, invece, deve agire in via civilistica contro il proprio fornitore per recuperare la somma indebitamente pagata, salvo casi eccezionali di impossibilità o eccessiva difficoltà non riscontrati nel caso di specie.
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