Il Condannato, affrontando un giudizio di revisione a Caltanissetta, ha chiesto la rimessione del processo ad un'altra sede giudiziaria. Ha lamentato un grave turbamento e un legittimo sospetto a causa di presunti ritardi della cancelleria nel rispondere alle sue richieste di documenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta per due motivi. Primo, il richiedente non ha notificato l'istanza alle altre parti entro i sette giorni previsti dalla legge. Secondo, i motivi addotti non costituiscono una grave situazione locale esterna al processo, unica condizione che giustifica lo spostamento della causa. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto la domanda e ha condannato il ricorrente al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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