Un'azienda agricola ha chiesto un indennizzo per l'eccessiva durata di una causa, conclusasi dopo molti anni con un accordo transattivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che in caso di Legge Pinto e rinuncia agli atti, si presume che l'accordo tra le parti copra anche il danno da ritardo. La parte che chiede l'indennizzo deve fornire una prova contraria specifica per superare tale presunzione.
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