Una docente di lingua ha richiesto la conversione della sua serie di contratti a termine con un'università in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La Corte ha stabilito che la valutazione sulla natura subordinata del rapporto è una questione di fatto insindacabile in sede di legittimità e che la continuità delle mansioni con precedenti incarichi non era decisiva, data la diversa natura giuridica di questi ultimi (collaborazione di diritto pubblico).
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