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Lavoro Subordinato Giornalistico

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Lavoro subordinato giornalistico: vittoria per la cronista
Una giornalista ha collaborato per quasi quattordici anni con un'agenzia di stampa, garantendo una costante copertura informativa locale e nazionale. La lavoratrice ha quindi richiesto l'accertamento del lavoro subordinato giornalistico, la qualifica di redattore, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno con reintegrazione. I giudici territoriali hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto per la continuità delle prestazioni e la costante disponibilità richiesta. L'agenzia editoriale ha impugnato la decisione in Cassazione. Successivamente l'azienda ha depositato formale rinuncia all'impugnazione, pienamente accettata dalla lavoratrice. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza addebito di spese, rendendo definitiva la tutela e la vittoria piena della lavoratrice.
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Lavoro subordinato giornalistico: no se manca la stabilità
Una giornalista ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico a tempo indeterminato con un'azienda editoriale, sostenendo di aver svolto mansioni di redattrice. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, qualificando il rapporto come collaborazione autonoma per l'assenza di inserimento stabile nell'organizzazione e di obbligo di disponibilità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione dei messaggi e delle e-mail effettuata nei gradi di merito non può essere riesaminata in Cassazione, poiché ciò comporterebbe un'inammissibile rivalutazione dei fatti. Di conseguenza, la lavoratrice perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Lavoro subordinato giornalistico: finti autonomi, azienda condannata
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un'Azienda Editoriale il pagamento dei contributi previdenziali per sei collaboratori, sostenendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico. L'Azienda Editoriale ha impugnato l'accertamento, sostenendo che si trattasse di collaborazioni autonome. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Editoriale, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha stabilito che l'attività dei giornalisti, caratterizzata dalla messa a disposizione costante delle proprie energie, dalla copertura sistematica di un'area informativa e dall'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale sotto le direttive dei superiori, configura un rapporto di lavoro subordinato giornalistico. Di conseguenza, l'Azienda Editoriale è stata condannata al pagamento dei contributi e delle spese legali.
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Lavoro subordinato giornalistico: i nuovi criteri
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da una società editoriale contro l'ente previdenziale di categoria. La controversia riguardava la riqualificazione come lavoro subordinato giornalistico di rapporti precedentemente inquadrati come collaborazioni autonome. I giudici di merito avevano accertato la natura subordinata basandosi su indici concreti: coordinamento delle ferie con la redazione, gestione stabile di rubriche e obbligo di disponibilità. La Suprema Corte ha ribadito che tale accertamento è un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di specificità e mescolanza di motivi incompatibili.
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Lavoro subordinato giornalistico: quando si applica
La Cassazione conferma che l'attività di addetto stampa presso un ente pubblico, se svolta con continuità e sotto la direzione dell'ente, configura un rapporto di lavoro subordinato giornalistico. Irrilevante il nome del contratto (collaborazione) se i fatti dimostrano la subordinazione, con conseguente obbligo di versare i contributi previdenziali all'ente di categoria.
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Lavoro subordinato giornalistico: la Cassazione decide
Una società editoriale ha contestato l'obbligo di versare i contributi previdenziali per alcuni collaboratori, negandone la natura di lavoro subordinato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La sentenza ribadisce i limiti del giudizio di legittimità, che non può riesaminare i fatti, e chiarisce l'autonomia del regime sanzionatorio degli enti previdenziali privatizzati, come quello dei giornalisti, rispetto alla normativa generale.
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