Due soggetti, condannati per abusi edilizi, vedono la loro pena detentiva sostituita con i lavori di pubblica utilità (LPU). La Corte di Cassazione dichiara il loro ricorso inammissibile, chiarendo che la scelta dei LPU preclude l'appello. La sentenza evidenzia come l'uso di un mezzo di impugnazione con motivi non consentiti (richiesta di riesame dei fatti in Cassazione) porti all'inammissibilità del ricorso per cassazione, confermando la condanna di primo grado.
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