La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24980/2024, ha stabilito che un ente pubblico non economico non può essere qualificato come imprenditore agricolo. Di conseguenza, non può beneficiare delle deroghe previste per i contratti a termine nel lavoro agricolo, che si applicano solo in caso di attività strettamente stagionali. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva dato ragione all'ente, sottolineando che l'onere di provare la natura stagionale delle mansioni ricade sul datore di lavoro.
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