Un'impresa ha richiesto il pagamento di oltre duecentomila euro alla Pubblica Amministrazione per opere eseguite. L'amministrazione ha contestato l'esistenza di un contratto valido. La Corte d'Appello ha revocato il decreto ingiuntivo iniziale per mancanza di approvazione formale e di prova dei costi. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda. Il principio stabilito chiarisce che, per i lavori di somma urgenza non approvati, l'ente pubblico deve rimborsare solo i costi di produzione vivi, escludendo il profitto d'impresa. Tuttavia, l'azienda ha perso la causa poiché non ha fornito prove documentali idonee a dimostrare le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle opere.
Continua »