L'Agenzia delle Entrate ha sanzionato una società immobiliare per aver applicato l'IVA agevolata prima casa al 4% sugli acconti versati dai clienti per l'acquisto di case in costruzione, senza disporre di contratti preliminari scritti contenenti le dichiarazioni dei requisiti da parte degli acquirenti. La società sosteneva che la stipula del contratto definitivo avesse sanato la mancanza dei preliminari. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando che l'agevolazione non può essere applicata direttamente sugli acconti in assenza di prova scritta dei requisiti al momento del pagamento. In mancanza di tale prova, il venditore deve applicare l'aliquota ordinaria e solo successivamente, al rogito definitivo, effettuare la variazione d'imposta. La violazione ha natura sostanziale e arreca un danno all'erario per il ritardo nel versamento delle imposte dovute.
Continua »