La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del contraddittorio preventivo doganale. Un'azienda importatrice aveva ottenuto l'annullamento di un avviso di rettifica per maggiori dazi, sostenendo la violazione del diritto al dialogo preventivo. La Suprema Corte ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: la garanzia del contraddittorio prevista dallo Statuto del Contribuente (art. 12, L. 212/2000) si applica solo in caso di verifiche fiscali presso la sede del contribuente. Se l'accertamento doganale deriva da un controllo puramente documentale, come in questo caso, valgono le norme speciali del settore, che tutelano comunque il diritto di difesa. L'atto è stato quindi ritenuto legittimo.
Continua »