Un'Assegnataria, con lo status di profuga, ha richiesto il riscatto a prezzo agevolato dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica in cui viveva. L'Ente Gestore si è opposto, evidenziando che l'immobile non era inserito nei piani di vendita regionali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Assegnataria, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha stabilito che i benefici speciali per i profughi non creano un diritto incondizionato all'acquisto. L'inserimento dell'immobile nei piani regionali di dismissione costituisce un presupposto obbligatorio e insuperabile per qualsiasi vendita. Di conseguenza, l'Assegnataria non può acquistare l'alloggio e deve rimborsare le spese legali all'Ente Gestore.
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