Un'azienda importa granuli di plastica dichiarando una densità che consente l'esenzione dai dazi. Le analisi chimiche dell'ufficio doganale smentiscono il dato, portando al recupero dei tributi e all'irrogazione di sanzioni doganali. La Commissione tributaria regionale annulla le sanzioni valorizzando la buona fede dell'importatore, che aveva sollecitato il fornitore estero a rispettare i parametri. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, accogliendo il ricorso dell'amministrazione. I giudici chiariscono che la buona fede non è automatica: l'operatore professionale deve dimostrare un errore incolpevole e una diligenza qualificata. Nel caso specifico, l'azienda era consapevole dei rischi e avrebbe dovuto richiedere una classificazione ufficiale preventiva (ITV). La sentenza viene cassata con rinvio per ridiscutere le sanzioni.
Continua »