Un detenuto ha ricevuto una sanzione disciplinare per aver alterato bolli postali su una missiva. Ha impugnato la decisione, lamentando vizi procedurali come la convocazione tardiva e l'indeterminatezza dell'accusa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che le eccezioni relative alla nullità processuale devono essere sollevate durante il procedimento disciplinare, altrimenti si verifica la decadenza del diritto a farle valere. La condotta di alterazione dei bolli rientrava correttamente tra le violazioni sanzionabili. Il ricorso è stato quindi respinto, e il detenuto condannato alle spese.
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