La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha sospeso la decisione di merito su un ricorso relativo a una cartella di pagamento. La Corte ha rilevato un difetto procedurale: la mancata partecipazione al giudizio dell'Agente della Riscossione. Poiché l'impugnazione verteva anche su vizi propri della cartella, la Corte ha stabilito il litisconsorzio necessario con l'Agente, ordinando l'integrazione del contraddittorio e rinviando la causa a nuovo ruolo.
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