Un geometra iscritto all'albo professionale si opponeva alla cartella esattoriale con cui la Cassa di previdenza dei geometri richiedeva i contributi per l'anno 2013. Il professionista sosteneva di non svolgere l'attività in modo continuo e di essere già iscritto all'INPS come artigiano edile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente a far scattare l'obbligo di iscrizione alla Cassa previdenziale e il pagamento dei contributi minimi. L'attività occasionale, l'assenza di reddito o la contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale non escludono tale obbligo, a meno che non si presenti una specifica autocertificazione di non esercizio dell'attività professionale secondo le regole della Cassa stessa. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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