Un rappresentante sindacale viene accusato di diffamazione per aver denunciato il mancato pagamento degli stipendi da parte di un'associazione. Dopo una condanna in Appello, la Corte di Cassazione annulla la sentenza, stabilendo che le sue azioni rientrano nel legittimo esercizio del diritto di critica sindacale. La Corte ha chiarito che, in un contesto di lotta sindacale, anche l'uso di espressioni forti o iperboliche è lecito se basato su un fatto vero, come il sistematico ritardo nei pagamenti.
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