Un contribuente si è visto respingere un appello tributario perché la notifica PEC PA era stata inviata all'indirizzo del Comune presente nel registro IPA, ritenuto non valido. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che, in base al principio di specialità, le norme del processo tributario rendono l'indirizzo IPA l'unico riferimento corretto per le notifiche telematiche agli enti pubblici, anche prima delle modifiche legislative più recenti. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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