Definizione
Espressione latina che significa 'contro la volontà del proprietario'. Nel diritto penale, indica che la sottrazione di un bene avviene senza o contro il consenso di chi ne ha il legittimo possesso, elemento tipico del reato di furto.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 41 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 46% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 26%
- Rigettato 28%
- Inammissibile 46%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 552%
- Penale Sez. 724%
- Penale Sez. 424%
Precedenti più richiamati
- Cass. 5435/2018in 13 provvedimenti
- Cass. 5435/2019in 6 provvedimenti
- Cass. 6412/2014in 5 provvedimenti
- Cass. 14609/2017in 5 provvedimenti
- Cass. 36138/2018in 3 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La Corte di Cassazione ha confermato il carcere per un indagato accusato di furto in abitazione consumato e molteplici tentativi ai danni di anziani. L'uomo e un complice fingevano di essere poliziotti, mostrando un falso tesserino sullo smartphone per entrare nelle case. La difesa sosteneva che i fatti configurassero truffa e chiedeva una misura alternativa per alcol dipendenza. I giudici hanno chiarito che si tratta di furto aggravato da mezzo fraudolento perché la sottrazione avviene senza il consenso della vittima. Inoltre, una semplice valutazione preliminare non equivale a un programma terapeutico avviato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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Un uomo si è finto maresciallo delle forze dell'ordine e ha convinto due anziani coniugi a radunare i loro gioielli in una scatola per presunti controlli fotografici. Una volta nell'appartamento, l'uomo ha infilato le mani nel contenitore per asportare i beni contro la volontà delle vittime, ma la polizia lo ha bloccato in flagranza. Il Tribunale aveva qualificato l'episodio come tentata truffa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della pubblica accusa e ha annullato la decisione, qualificando il fatto come tentato furto con mezzo fraudolento. Sussiste infatti furto, e non truffa, quando l'inganno serve solo ad avvicinarsi ai beni senza che la persona offesa intenda cederne il possesso definitivo.
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Un Uomo è stato condannato per violazione di domicilio e lesioni personali. La Corte d'Appello aveva negato l'applicazione della Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) basandosi su precedenti penali. La Cassazione ha annullato questa parte della sentenza, stabilendo che un precedente di patteggiamento con effetti penali estinti non può essere usato per valutare l'abitualità del comportamento. Un solo precedente non basta a escludere la Particolare tenuità del fatto. Il caso tornerà alla Corte d'Appello per una nuova valutazione su questo specifico punto, mentre il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Un uomo prelevava monete da distributori e apparecchi da gioco inserendo banconote fac-simile e usando strumenti elettronici di disturbo. I giudici di merito lo condannavano per plurimi episodi di furto aggravato. L'imputato ricorreva in Cassazione chiedendo di qualificare i fatti come truffa, sostenendo che l'erogazione fosse avvenuta automaticamente tramite la macchina. La Suprema Corte ha respinto la riqualificazione, confermando che manomettere sistemi automatici senza ingannare una persona fisica integra il furto aggravato dal mezzo fraudolento. La Corte ha tuttavia annullato con rinvio la condanna per due specifici capi d'imputazione a causa di indizi insufficienti sulla presenza dell'uomo sul luogo al momento dell'ammanco, confermando la legittimità della revoca della sospensione condizionale.
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Un figlio, già allontanato dall'abitazione della madre per comportamenti violenti, ha tentato di forzare la porta dell'appartamento materno. La madre si era trasferita per paura. Il figlio sosteneva che l'androne condominiale non fosse parte del domicilio e che il suo gesto fosse un tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per recuperare beni. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per violazione di domicilio aggravata. Ha ribadito che le pertinenze, come il pianerottolo condominiale, rientrano nella nozione di domicilio. L'uso della forza esclude la riqualificazione del reato. Il ricorso è stato rigettato.
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Un Lavoratore è stato condannato per furto aggravato. Ha presentato ricorso, sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come truffa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la **distinzione furto e truffa**. Il furto aggravato si configura quando l'autore si impossessa di un bene contro la volontà del proprietario (invito domino), anche usando un mezzo fraudolento. La truffa, invece, si verifica quando la vittima, ingannata da artifici o raggiri, compie un atto dispositivo volontario che la priva del bene. Nel caso specifico, il Lavoratore ha ottenuto un orologio con il pretesto di esaminarlo e poi è fuggito, senza che la vittima avesse mai acconsentito a cederne il possesso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Un uomo è stato condannato per violazione di domicilio per essersi introdotto con una scala nel cortile recintato e chiuso a chiave di un'abitazione, contro la volontà della proprietaria e del nipote. L'imputato ha contestato che il cortile fosse una "privata dimora", ma la Corte di Cassazione ha confermato la condanna. La Corte ha stabilito che un cortile annesso a un'abitazione rientra nella tutela legale della privata dimora, anche se il proprietario non vi risiede stabilmente, purché lo utilizzi per la vita privata. La querela può essere sporta sia dal proprietario che da chi ha la disponibilità materiale del luogo. Il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un soggetto per **furto aggravato dal mezzo fraudolento**. L'imputato, in concorso con un complice, aveva ingannato una vittima facendole credere in affari immobiliari e nella necessità di cambiare banconote. Il complice aveva poi sottratto repentinamente 5.000 euro alla vittima. La difesa sosteneva la truffa, ma la Cassazione ha ribadito che la sottrazione è avvenuta "invito domino" (contro la volontà della vittima), seppur facilitata dall'inganno. Il mezzo fraudolento ha creato le condizioni per l'apprensione del denaro, non per una disposizione volontaria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Un finto commerciante attirava le vittime fingendo di voler valutare gioielli preziosi. Una volta ricevuti i beni per il controllo, distraeva i proprietari e fuggiva rapidamente. L'autore concordava la pena tramite patteggiamento per il reato di furto aggravato con mezzo fraudolento. Successivamente proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la condotta integrasse il diverso reato di truffa e chiedendo il proscioglimento. I giudici supremi hanno respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La Corte ha chiarito che il passaggio materiale temporaneo del bene per una semplice stima non trasferisce il possesso. La fuga improvvisa configura pienamente la sottrazione contro la volontà del proprietario, rendendo corretta l'accusa originaria e condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
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Due soggetti hanno fatto irruzione nell'abitazione della vittima con violenza per riprendersi beni sui quali vantavano un presunto diritto. I giudici di merito hanno condannato entrambi gli imputati per il reato di violazione di domicilio. Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, sostenendo che la condotta rientrasse nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni o nella particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. La Suprema Corte ha chiarito che l'ingresso forzato e violento nella casa altrui non viene assorbito dall'esercizio arbitrario del diritto, integrando la violazione di domicilio. I ricorrenti hanno subito la condanna definitiva e il pagamento delle spese processuali.
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Un inquilino si è impossessato dei pluviali in rame installati sul tetto dell'edificio condominiale in cui abitava in affitto. Il giudice di primo grado lo aveva assolto, qualificando l'azione come semplice sottrazione di cose comuni, fattispecie non più prevista dalla legge come reato. La Procura Generale ha proposto ricorso in Cassazione contro l'assoluzione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza. I giudici hanno chiarito che l'affittuario non è comproprietario delle parti comuni. Di conseguenza, staccare beni infissi all'edificio integra l'ipotesi di furto di beni condominiali o di appropriazione indebita, ma mai una condotta depenalizzata. La causa torna al Tribunale per ricostruire le modalità del fatto e applicare la corretta sanzione penale.
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La Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di una donna accusata di furto aggravato di energia elettrica. Le forze dell'ordine avevano accertato la presenza di un allaccio abusivo sottotraccia presso l'abitazione della donna, con il contatore generale disattivato. L'indagata sosteneva la propria estraneità materiale ai lavori e la totale buona fede, attribuendo ogni responsabilità al convivente detenuto. I giudici hanno chiarito che il reato punisce l'impossessamento continuo dell'energia senza il consenso della società erogatrice. Non rileva chi abbia eseguito materialmente il bypass. L'utilizzo esclusivo e prolungato della fornitura abusiva dimostra la piena consapevolezza del reato, integrando i gravi indizi di colpevolezza e giustificando la misura restrittiva per il pericolo di reiterazione.
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Due clienti prelevavano merce dagli scaffali di due supermercati e simulavano alle casse di voler sostituire prodotti acquistati in precedenza, dichiarando di non avere lo scontrino. Nel primo caso uscivano indisturbate con un televisore grazie all'assenso dei commessi ingannati. Nel secondo caso il personale bloccava il tentativo perché già allertato. Il Tribunale riqualificava i fatti da furto a truffa e tentata truffa, prosciogliendo le imputate per assenza di querela. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha respinto il ricorso della pubblica accusa. La linea di confine tra truffa e furto aggravato risiede nel consenso della vittima: se il bene viene consegnato volontariamente, pur a causa di un raggiro, il fatto integra esclusivamente il reato di truffa.
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Il caso riguarda due soggetti che, fingendosi corrieri con un furgone dalla targa modificata, sono entrati nel magazzino di un'azienda e, approfittando della momentanea assenza dei dipendenti, hanno sottratto rapidamente 35 colli di merce di lusso. La difesa chiedeva di riqualificare il fatto come truffa, sostenendo che vi fosse stata una consegna volontaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'accusa di furto aggravato. I giudici hanno chiarito che si tratta di furto e non di truffa poiché lo spossessamento è avvenuto senza il consenso del proprietario ("invito domino"), sfruttando l'inganno solo per facilitare l'accesso e la successiva sottrazione furtiva dei beni, e non per ottenere una consegna consapevole e volontaria della merce da parte delle vittime.
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Due soggetti si presentano presso il magazzino di un'azienda di moda con un furgone dalla targa contraffatta, fingendosi corrieri autorizzati al ritiro della merce. Approfittando della momentanea assenza dei dipendenti, i finti corrieri caricano rapidamente trentacinque colli di valore e fuggono. La difesa sostiene che il fatto costituisca truffa e non furto, poiché vi sarebbe stata una consegna volontaria. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, confermando la custodia in carcere. I giudici stabiliscono che si tratta di furto aggravato con mezzo fraudolento e destrezza: lo spossessamento è avvenuto senza il consenso del proprietario, poiché i complici hanno sottratto i beni di propria iniziativa sfruttando l'assenza del personale, e non a seguito di una consegna volontaria indotta in errore.
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Un professionista, ammesso alla procedura di sovraindebitamento, si è opposto alla vendita forzata delle proprie quote societarie e della propria abitazione principale. Il debitore sosteneva che la vendita dell'immobile dovesse essere sospesa in base alle tutele straordinarie introdotte durante l'emergenza COVID-19 per la prima casa. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi del debitore, stabilendo che la sospensione speciale delle procedure esecutive individuali non si applica alla liquidazione concorsuale del patrimonio. Tale procedura, infatti, ha base volontaria ed è finalizzata al soddisfacimento collettivo dei creditori. Di conseguenza, la vendita della casa e delle quote societarie è stata confermata come pienamente legittima. Il tema del "Sovraindebitamento e prima casa" trova così una chiara delimitazione dei confini di tutela per il debitore.
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L'Imputato è stato condannato per furto in abitazione con mezzo fraudolento dopo essersi introdotto a casa della Vittima con la scusa di regalarle del denaro, per poi sottrarle i beni. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il fatto dovesse qualificarsi come truffa e non come furto, poiché era entrato con il consenso della proprietaria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che si tratta di furto in abitazione con mezzo fraudolento quando lo spossessamento avviene senza il consenso della vittima (invito domino), anche se l'accesso alla casa è stato ottenuto con l'inganno. Nella truffa, invece, la vittima consegna volontariamente il bene a causa del raggiro. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento nei confronti di un uomo che, all'interno di un bar, ha distratto la cassiera chiedendo il cambio di una banconota da cento euro. Approfittando della confusione creata intenzionalmente, l'imputato ha sfilato la banconota dalle mani della donna prima che il passaggio di possesso fosse completato, allontanandosi poi con il denaro. La difesa chiedeva la riqualificazione del fatto in truffa, sostenendo la cooperazione della vittima. I giudici hanno respinto la tesi, chiarendo che lo spossessamento è avvenuto in modo unilaterale e senza il consenso della persona offesa, configurando così il furto e non la truffa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Un uomo si è introdotto nell'abitazione di un'anziana signora fingendosi un corriere inviato dal nipote. La donna, ingannata, ha messo a disposizione i propri gioielli e gli ha persino fornito una scatola per riporli. I giudici di merito avevano condannato l'uomo per furto in abitazione aggravato. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, evidenziando la fondamentale differenza tra furto e truffa. Nel furto lo spossessamento avviene contro la volontà della vittima, mentre nella truffa il passaggio del bene avviene con il consenso del proprietario, sebbene viziato dall'inganno. Poiché la vittima ha collaborato attivamente consegnando i beni, il fatto costituisce truffa e non furto. La sentenza è stata annullata con rinvio per la rideterminazione della pena.
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Un uomo ha occupato abusivamente un appartamento per un anno e mezzo dopo essere entrato con la forza. Durante l'occupazione ha aggredito la proprietaria, danneggiato i locali e utilizzato abusivamente le utenze. Condannato dal Giudice di Pace, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che il diniego della particolare tenuità del fatto può essere implicito se la sentenza descrive dettagliatamente la gravità della condotta, la durata dell'abuso e l'alto grado di colpevolezza del reo.
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