Definizione
Termine tecnico usato dall'art. 633 del codice penale per descrivere l'azione di entrare e occupare arbitrariamente un immobile altrui, pubblico o privato.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 35 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 66% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 28%
- Rigettato 6%
- Inammissibile 66%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 755%
- Penale Sez. 239%
- Penale Sez. 66%
Precedenti più richiamati
- Cass. 15874/2019in 3 provvedimenti
- Cass. 29657/2019in 5 provvedimenti
- Cass. 46692/2019in 4 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La vicenda riguarda un cittadino accusato di aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e di aver reso false attestazioni sulla propria qualità di proprietario. L'occupante sosteneva la liceità dell'ingresso per via di una presunta convivenza con il parente del precedente assegnatario e per l'assenza di effrazioni. I giudici hanno respinto la linea difensiva, confermando la responsabilità per invasione di edifici aggravata e falso ideologico. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'occupazione abusiva di immobile pubblico e la falsità cosciente nelle dichiarazioni integrano pienamente i reati contestati, impedendo la concessione della particolare tenuità del fatto per la rilevante portata lesiva della condotta.
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Due persone hanno presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che le condannava per il reato di occupazione abusiva di immobili e invasione di edifici pubblici. Gli imputati hanno contestato la decisione dei giudici di secondo grado chiedendone l'annullamento. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che la difesa ha riproposto le medesime argomentazioni già analizzate e correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio. A causa dell'inammissibilità dell'impugnazione, la condanna penale è diventata definitiva. I due ricorrenti devono ora pagare le spese del processo e versare la somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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Un cittadino ha subito la condanna penale per aver occupato abusivamente un edificio. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione invocando la presenza dello stato di necessità a causa della sua profonda difficoltà economica. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'occupazione abusiva e stato di necessità non coesistono quando la crisi economica ha carattere permanente e privo di imminente pericolo grave. Inoltre, l'occupante aveva rifiutato una sistemazione abitativa alternativa offerta dalle istituzioni locali, creando egli stesso la situazione di disagio. La Cassazione ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati, confermando la loro condanna per il reato di invasione di edifici. La Corte d'Appello aveva già escluso l'applicabilità delle difese di stato di necessità e di tenuità del fatto. I ricorsi riproponevano argomenti già valutati, senza indicare nuovi elementi. La Suprema Corte ha ribadito che non sussistevano i presupposti per il pericolo imminente o per la scarsa gravità dell'offesa, rendendo la condanna per invasione di edifici definitiva.
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La Corte di Cassazione ha esaminato due ricorsi legati a reati contro il patrimonio. Un uomo è stato condannato per furto di energia elettrica, avendo realizzato allacci abusivi alla rete, anche se in possesso di un contratto regolare per un'altra utenza. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Per una donna, accusata di invasione di edifici, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello. La Cassazione ha rilevato una lacuna motivazionale riguardo l'accertamento della sua occupazione abusiva, risalente a fatti del 2013, non adeguatamente confutata dalla Corte d'Appello.
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Un cittadino ha continuato a occupare un immobile pubblico dopo la morte dello zio, regolare assegnatario con cui conviveva. I giudici territoriali lo hanno condannato per il reato di invasione di edifici dal 2010 in poi. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la legittimità della presenza iniziale come ospite e segnalando che un precedente decreto penale del 2013 aveva già giudicato il periodo dal 2010 al 2011. La Suprema Corte ha confermato la penale responsabilità dell'occupante abusivo, stabilendo che la permanenza senza titolo dopo il decesso del parente è reato. Tuttavia, la Cassazione ha annullato parzialmente la decisione per violazione del divieto di doppio giudizio. La causa torna in appello per rideterminare le date e la pena.
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La vicenda riguarda la condanna di un soggetto per il reato commesso mediante l'occupazione abusiva di immobile destinato a uso pubblico e di proprietà di una società per azioni. Il tribunale di merito aveva inizialmente accertato la responsabilità penale, mentre i giudici d'appello avevano rideterminato la sanzione. L'imputata ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, contestando un presunto difetto di motivazione nella decisione di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione a causa della genericità delle censure sollevate, che non hanno confutato in modo specifico le motivazioni della sentenza precedente. La ricorrente perde definitivamente la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, confermando così la condanna penale originaria per il reato patrimoniale.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di invasione di edifici nei confronti di due soggetti che avevano occupato abusivamente un immobile. I ricorrenti sostenevano che la successiva regolarizzazione del contratto di locazione cancellasse l'illecito e che il reato fosse prescritto. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che l'accordo contrattuale tardivo non cancella il reato precedentemente consumato. Inoltre, la natura permanente dell'occupazione sposta in avanti il termine di inizio della prescrizione, mentre la lunga durata dell'abuso impedisce l'applicazione della particolare tenuità del fatto. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di invasione di edifici. In primo grado, l'uomo era stato assolto grazie al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Tuttavia, la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza, condannandolo. La Suprema Corte ha confermato la condanna, stabilendo che un'occupazione abusiva protrattasi per diversi anni non può essere considerata un fatto di lieve entità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per invasione di edifici in concorso. I ricorrenti contestavano l'applicazione di una legge penale successiva più severa. La Suprema Corte ha confermato che, trattandosi di un reato permanente, se la condotta abusiva prosegue dopo l'entrata in vigore della nuova norma più gravosa, si applica legittimamente quest'ultima. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un soggetto per il reato di invasione di edifici. L'imputata sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione prima della sentenza di appello. I giudici hanno respinto la tesi, chiarendo che l'invasione di edifici è un reato permanente. Di conseguenza, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo quando cessa l'occupazione abusiva dell'immobile (con l'allontanamento volontario o forzato, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado). Poiché l'occupazione abusiva persisteva ancora nel 2020, la prescrizione non era affatto maturata al momento della decisione d'appello nel 2022. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di invasione di edifici pubblici. La difesa sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione, calcolando il tempo dal primo accertamento del fatto. I giudici hanno invece chiarito che l'invasione di edifici è un reato permanente: l'illecito continua a consumarsi finché dura l'occupazione abusiva o, in mancanza di prove sulla cessazione, fino alla sentenza di primo grado. Di conseguenza, il termine di prescrizione non era decorso. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Un acquirente compra un appartamento, cambia la serratura e lo sgombera, senza però abitarvi stabilmente. Successivamente, l'ex proprietaria sostituisce nuovamente la serratura e promette l'immobile a un terzo. La Corte d'Appello assolve la donna dal reato di violazione di domicilio perché la casa non era ancora effettivamente abitata. La Cassazione, tuttavia, accoglie il ricorso dell'acquirente: pur non essendoci violazione di domicilio, la condotta configura il reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.). Il comportamento ha infatti privato il legittimo proprietario del godimento del bene con lo scopo di trarne profitto. La sentenza viene annullata con rinvio al giudice civile per la quantificazione dei danni.
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Due cittadini, condannati per invasione di edifici e violazione di domicilio aggravata, hanno fatto ricorso in Cassazione invocando lo Stato di necessità dovuto a gravi difficoltà economiche. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che lo Stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona, non evitabile altrimenti. Le semplici difficoltà economiche non giustificano l'occupazione abusiva di un immobile, potendo essere superate con aiuti sociali o comportamenti leciti. Di conseguenza, la condanna penale è stata confermata e i ricorrenti dovranno pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per invasione di edifici nei confronti di un gruppo di occupanti abusivi di un immobile. I ricorrenti sostenevano che la mancata comparizione in udienza della comproprietaria dell'immobile costituisse una remissione tacita di querela, dato che era stata avvertita che l'assenza sarebbe stata interpretata in tal senso. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che la persona offesa aveva giustificato per due volte la propria assenza, prima per uno sciopero aereo e poi per un infortunio. Tali giustificazioni dimostrano la chiara volontà di insistere nell'azione penale e non di rinunciarvi. Di conseguenza, non si è verificata alcuna remissione tacita di querela e la condanna a carico degli occupanti è diventata definitiva.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per i reati di invasione di edifici e danneggiamento. L'imputato, dopo essere stato allontanato da un immobile precedentemente occupato, aveva abbattuto il muro di protezione dell'ingresso per rientrarvi. La difesa ha invocato lo stato di necessità, ma i giudici hanno respinto la tesi evidenziando l'assenza di un pericolo attuale e inevitabile. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché riproduttivo di censure di merito già respinte e contenente motivi non presentati in appello. Di conseguenza, l'occupante abusivo perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'inquilina condannata per danneggiamento aggravato e invasione di edifici pubblici. L'imputata aveva occupato abusivamente un appartamento di proprietà pubblica, invocando lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto. I giudici hanno confermato la condanna penale, evidenziando che lo stato di necessità non era stato provato e che l'occupazione era premeditata, con rifiuto di rilascio spontaneo e presenza di precedenti penali. Inoltre, la notifica dell'atto al difensore è stata ritenuta valida poiché l'imputata si era trasferita senza comunicare il nuovo indirizzo. L'occupante è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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L'Assegnatario di un alloggio popolare, entrato legittimamente nell'immobile nel 1998, subisce la revoca dell'assegnazione nel 2015 ma si rifiuta di rilasciare l'appartamento. Il Tribunale dispone il sequestro preventivo ipotizzando il reato di invasione di edifici. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'occupante e annulla il sequestro senza rinvio. I giudici chiariscono che il reato di invasione di edifici punisce solo l'introduzione abusiva dall'esterno e non la semplice permanenza nell'immobile dopo la scadenza o la revoca del titolo. La condotta costituisce un illecito civile o amministrativo, ma non ha rilevanza penale.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due conviventi condannati per furto aggravato di energia elettrica e occupazione abusiva di un appartamento di proprietà del Comune di Napoli. Gli imputati contestavano la mancanza di prove specifiche, ma la Suprema Corte ha confermato la validità delle testimonianze della polizia giudiziaria e la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica. Inoltre, è stato legittimamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena a uno dei ricorrenti a causa di un precedente penale specifico per lo stesso reato di invasione di edifici. Di conseguenza, i ricorsi sono stati respinti con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Una cittadina è stata condannata per il reato di invasione di edifici per aver occupato abusivamente un immobile. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il reato fosse ormai estinto per prescrizione, considerandolo un illecito istantaneo consumatosi all'inizio dell'occupazione nel 2014. La Corte di Cassazione ha invece dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'invasione di edifici è un reato permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo. Di conseguenza, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento dello sgombero o, in mancanza, dalla data della sentenza di condanna di primo grado. Poiché l'imputata non aveva ancora rilasciato l'immobile al momento della prima condanna nel 2021, la prescrizione non era decorso. L'imputata perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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