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Intramoenia allargata

Definizione

Attività libero-professionale svolta da medici dipendenti di strutture sanitarie pubbliche, autorizzata e regolamentata, ma eseguita al di fuori delle strutture ospedaliere, spesso in studi privati.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Medico condannato per Peculato: visite in studio non autorizzato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per Peculato del pubblico ufficiale nei confronti di una dottoressa ginecologa. La professionista, autorizzata a svolgere attività libero-professionale intramuraria (intramoenia allargata) in uno studio specifico, aveva invece eseguito visite in un altro studio privato. Non aveva poi versato all'ASL la quota dovuta sui compensi incassati dalle pazienti, che erano state indirizzate a lei dalla struttura pubblica. La Suprema Corte ha ribadito che il possesso del denaro era avvenuto in ragione dell'ufficio, configurando il peculato e non la truffa. Ha annullato la sentenza solo per la rideterminazione della pena e l'applicazione di un'attenuante.
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Peculato del Medico: Condannato anche se l’incasso era vietato
Un medico è stato condannato per essersi appropriato di somme ricevute in contanti dai pazienti durante la sua attività in 'intramoenia allargata', omettendo di versare la quota dovuta all'Azienda Sanitaria. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato del medico, stabilendo un principio fondamentale: il reato sussiste anche se il regolamento interno vietava al medico di incassare direttamente il denaro. Secondo i giudici, la violazione di tale regola non interrompe il legame tra il possesso del denaro e la funzione pubblica, ma rappresenta semplicemente la modalità con cui il medico si è appropriato delle somme. La condanna è quindi diventata definitiva.
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Prescrizione peculato: la Cassazione annulla condanna
Due medici, condannati in appello per peculato per non aver versato alla ASL la quota dovuta sui compensi ricevuti da pazienti, hanno visto la loro condanna annullata dalla Corte di Cassazione. Sebbene la Corte abbia ritenuto corretto il calcolo del dies a quo per la prescrizione, ha dichiarato l'estinzione del reato per il decorso del tempo, maturata dopo la sentenza di secondo grado. È stata inoltre evidenziata la dubbia configurabilità del peculato in assenza di un chiaro titolo di possesso del denaro pubblico.
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