Il Contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento, lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento e la prescrizione dei debiti. Durante il giudizio di Cassazione, il difensore del Contribuente è deceduto e il Contribuente si è trasferito in un luogo sconosciuto, rendendo impossibile notificargli la data dell'udienza. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'irreperibilità del ricorrente non blocca il processo, dominato dall'impulso d'ufficio. Nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso del Contribuente, confermando la validità della notifica di cinque cartelle su sette e dichiarando inammissibili le altre contestazioni. Il Contribuente perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare le spese processuali.
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