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Intervento nell'esecuzione

Definizione

L'azione con cui un creditore si inserisce in una procedura di esecuzione forzata (es. un pignoramento) già iniziata da un altro creditore contro lo stesso debitore.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Decreto ingiuntivo contro debitore defunto: titolo nullo
Un creditore procedente avviava un pignoramento di crediti presso terzi verso il debitore. Nella procedura interveniva un secondo creditore per ottenere il pagamento di parcelle professionali, basandosi su un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del medesimo debitore. Il giudice dell'esecuzione escludeva il secondo creditore dalla distribuzione del denaro. Il decreto ingiuntivo era stato infatti richiesto ed emesso quando il debitore era già deceduto. Il creditore escluso proponeva opposizione sostenendo la validità del proprio credito. I giudici di merito e la Corte di Cassazione hanno confermato l'esclusione. Il decreto ingiuntivo contro debitore defunto è radicalmente inesistente e privo di efficacia esecutiva. Tale vizio impedisce la partecipazione al riparto.
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Pignoramento presso terzi: tutela delle spese per l’intervenuto
In una procedura di pignoramento presso terzi, un creditore intervenuto ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Il provvedimento aveva assegnato l'intero importo pignorato alla sola creditrice principale, ignorando il creditore concorrente ed escludendo la liquidazione delle sue spese legali. Successivamente, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere. I giudici di merito hanno ritenuto che i crediti fossero stati interamente soddisfatti sia dall'ordinanza contestata, sia da una diversa procedura esecutiva. La Corte di Cassazione ha ribaltato la pronuncia. Gli Ermellini hanno stabilito che l'assegnazione ottenuta in una causa separata non estingue automaticamente i diritti maturati per le spese di intervento nella procedura originaria, né un'ordinanza impugnata può eliminare l'interesse a contestarla.
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Intervento senza precetto: creditore vince anche se il debitore paga
Una creditrice si inserisce in una procedura esecutiva già avviata contro un'azienda per recuperare delle spese legali. L'azienda si oppone sostenendo di non aver ricevuto un avviso formale (precetto) e di aver già pagato. La Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: per un creditore con un titolo esecutivo, l'intervento senza precetto in una procedura già esistente è pienamente legittimo. Il precetto serve solo per avviare una nuova esecuzione, non per partecipare a una in corso. La Corte ha quindi stabilito che il pagamento tardivo del debitore, avvenuto dopo l'azione della creditrice, non invalida il suo diritto e incide solo sulla ripartizione delle spese legali.
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