Il Tribunale di Milano dichiara inammissibile l'intervento di un terzo, ex esecutore testamentario, in una causa di divisione ereditaria già risolta con un accordo tra gli eredi. L'interveniente, che aveva anche proposto una querela di falso contro il testamento, viene condannato per abuso del processo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a causa della sua mancanza di legittimazione processuale e della mala fede dimostrata. La sentenza sottolinea che gli strumenti processuali non possono essere utilizzati per finalità pretestuose, pena severe sanzioni economiche.
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