Una società impugna una cartella esattoriale relativa a un debito IRES dell'anno 2002, eccependo il decorso del tempo e l'estinzione del credito erariale. L'Agenzia delle Entrate afferma l'intervenuta interruzione della prescrizione tributaria, richiamando una precedente sentenza. L'ente impositore, tuttavia, deposita soltanto un estratto informatico del proprio archivio interno, privo del testo integrale della decisione e riferito a tributi differenti. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'amministrazione finanziaria. I giudici affermano che l'onere di provare i fatti interruttivi grava interamente sull'erario tramite elementi probatori ritualmente prodotti. Il semplice estratto digitale non dimostra il blocco dei termini per il tributo contestato. La società contribuente vince la causa e l'Agenzia delle Entrate subisce la condanna alle spese legali.
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