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Interruzione Della Prescrizione Tributaria

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Interruzione Prescrizione Tributaria: Fisco e Contribuente, la prova
Un Contribuente ha impugnato cartelle esattoriali per prescrizione. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto l'**interruzione della prescrizione tributaria**. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato, quindi il giudice può rilevarla d'ufficio e non è una 'nuova eccezione' in appello. Inoltre, ha precisato che l'onere di provare la mancata ricezione o il contenuto diverso di un atto notificato spetta al destinatario. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione del caso.
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Interruzione della prescrizione tributaria: l’onere spetta al Fisco
Una società impugna una cartella esattoriale relativa a un debito IRES dell'anno 2002, eccependo il decorso del tempo e l'estinzione del credito erariale. L'Agenzia delle Entrate afferma l'intervenuta interruzione della prescrizione tributaria, richiamando una precedente sentenza. L'ente impositore, tuttavia, deposita soltanto un estratto informatico del proprio archivio interno, privo del testo integrale della decisione e riferito a tributi differenti. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'amministrazione finanziaria. I giudici affermano che l'onere di provare i fatti interruttivi grava interamente sull'erario tramite elementi probatori ritualmente prodotti. Il semplice estratto digitale non dimostra il blocco dei termini per il tributo contestato. La società contribuente vince la causa e l'Agenzia delle Entrate subisce la condanna alle spese legali.
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Ipoteche nulle: vale l’interruzione della prescrizione tributaria
L'Agente della Riscossione notificava un'intimazione di pagamento al Contribuente nel 2015 per una cartella del 2004. Il Contribuente eccepiva la prescrizione decennale del debito. I giudici di merito accoglievano l'eccezione, ritenendo inefficace l'iscrizione ipotecaria notificata nel 2010 in quanto annullata con sentenza passata in giudicato per mancato contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione ribalta la decisione e accoglie il ricorso del fisco. La Suprema Corte stabilisce che l'iscrizione ipotecaria, pur se viziata o annullata, manifesta comunque l'inequivocabile volontà del creditore di pretendere il pagamento. Una volta giunta all'indirizzo del debitore, tale notifica opera come formale messa in mora e produce la valida interruzione della prescrizione tributaria.
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