La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento di una misura cautelare per una donna accusata di **trasferimento fraudolento di valori**. L'accusa sosteneva che fosse una prestanome per il fratello, soggetto a misure di prevenzione, nella gestione di un negozio. I giudici hanno stabilito un principio fondamentale: per configurare questo reato non basta dimostrare la gestione di fatto dell'attività o il legame di parentela. È indispensabile che l'accusa provi l'origine del denaro, ovvero che la provvista finanziaria per avviare l'impresa sia riconducibile alla persona che si intende schermare. In assenza di questa prova cruciale sul passaggio di denaro, l'accusa non può reggere e il reato non sussiste.
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