Una società ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria su un'istanza per il **rimborso interessi tributari** ultradecennali relativi a un credito IRPEG del 1993. Sebbene l'Ufficio avesse già rimborsato capitale e interessi fino al 2007, l'azienda richiedeva le somme maturate tra il 2008 e il 2010. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che la richiesta era inammissibile per decadenza. Il termine di due anni per presentare l'istanza decorreva dal momento del pagamento parziale avvenuto nel 2010, rendendo tardiva la domanda presentata solo nel 2014.
Continua »