Una società di factoring ha agito contro un'Azienda Sanitaria per il pagamento di prestazioni mediche. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiave: i rapporti contrattuali tra cliniche private accreditate e il Servizio Sanitario Nazionale rientrano nelle transazioni commerciali. Di conseguenza, in caso di ritardato pagamento, l'ente pubblico è tenuto a corrispondere gli specifici interessi transazioni commerciali previsti dal D.Lgs. 231/2002, a differenza di quanto accade per i crediti dei farmacisti. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva escluso tale applicabilità, rinviando la causa per una nuova decisione.
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