Il titolare di una farmacia ha richiesto il pagamento di ingenti interessi moratori farmacie all'Azienda Sanitaria per il ritardo nel rimborso delle ricette mediche, invocando la disciplina europea sulle transazioni commerciali. L'Azienda Sanitaria ha contestato l'applicabilità di tale normativa, sostenendo che il rapporto non ha natura commerciale ma è regolato dalla legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del farmacista. I giudici hanno chiarito che l'erogazione di farmaci convenzionati rientra nei compiti del Servizio Sanitario Nazionale per la tutela della salute. Di conseguenza, il farmacista non opera come un comune imprenditore privato in una transazione commerciale, ma come un concessionario di pubblico servizio. Per i ritardi nei pagamenti si applicano quindi solo gli interessi legali ordinari e non i più elevati tassi previsti per i ritardi commerciali.
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