Il Lavoratore si dimette per giusta causa a causa del mancato pagamento degli stipendi da parte dell'Azienda. Successivamente, richiede l'insinuazione al passivo del TFR e delle retribuzioni arretrate nei confronti dell'Azienda Fallita. La Curatela Fallimentare si oppone, sostenendo che le quote di TFR maturate dopo il 2006 debbano essere richieste direttamente al Fondo di Tesoreria INPS. Il Tribunale accoglie la domanda del Lavoratore e la Corte di Cassazione conferma la decisione. I giudici chiariscono che il TFR rimane un credito certo ed esigibile nei confronti del datore di lavoro, anche se destinato al fondo pubblico. Pertanto, l'insinuazione al passivo del TFR è pienamente legittima se le quote non sono state effettivamente versate all'INPS, poiché l'azienda fallita non perde la sua responsabilità di debitore principale.
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