La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina che contestava la validità di una notifica ricevuta dal figlio non convivente. La Corte ha stabilito che la valutazione sull'attendibilità delle prove e sulla qualifica del ricevente ('addetto al ritiro'), operata dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità. Il caso conferma che la notifica al figlio non convivente può essere ritenuta valida se le circostanze, attestate nella relata, la giustificano.
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