Alcuni acquirenti hanno citato in giudizio L'Azienda venditrice per gravi difetti di costruzione degli immobili acquistati. L'Azienda ha chiamato in causa l'impresa costruttrice e la Compagnia Assicurativa per essere sollevata da ogni responsabilità. La Corte d'Appello ha condannato L'Azienda, escludendo la copertura assicurativa poiché mancavano il collaudo e l'abitabilità dell'edificio. L'Azienda ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'inoperatività della polizza assicurativa fosse un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal giudice. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la contestazione sull'operatività della copertura costituisce una mera difesa e può essere rilevata d'ufficio dal giudice se risulta dai documenti di causa. Di conseguenza, L'Azienda è stata condannata a pagare le spese legali alla Compagnia Assicurativa.
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