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Inoperatività Della Polizza Assicurativa

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Inoperatività della polizza assicurativa: no a eccezioni tardive
Un dirigente pubblico ha chiesto il rimborso delle somme pagate per un danno erariale alla propria compagnia assicurativa. La società ha contestato la richiesta sostenendo l'inoperatività della polizza assicurativa solo durante il giudizio di appello. La Corte di Cassazione ha stabilito che la clausola di esclusione del rischio costituisce un'eccezione in senso stretto. L'assicuratore deve quindi sollevarla tempestivamente nel primo atto difensivo di primo grado a pena di decadenza. Non è consentito eccepire l'inoperatività della polizza assicurativa per la prima volta nel secondo grado di giudizio. I giudici hanno quindi annullato la decisione di secondo grado favorevole alla compagnia.
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Inoperatività della polizza assicurativa: vince la catena
Un proprietario chiede l'indennizzo per il furto della propria imbarcazione, ma la compagnia assicurativa eccepisce l'inoperatività della polizza assicurativa per via di presunte misure di protezione insufficienti. Il natante era custodito in un cortile condominiale, legato con catena e lucchetto a un anello nel muro. La Corte d'Appello accoglie la domanda del proprietario, ritenendo le misure idonee e condannando l'assicuratrice al pagamento di oltre 22.000 euro. La Corte di Cassazione conferma la decisione e rigetta il ricorso della compagnia. I giudici chiariscono che spetta all'assicuratore provare l'inoperatività della copertura e che l'assicurato può dimostrare l'efficacia dei sistemi di sicurezza tramite testimoni, senza l'obbligo di descriverli preventivamente nella denuncia di furto.
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Inoperatività della polizza assicurativa: l’azienda paga i danni
Alcuni acquirenti hanno citato in giudizio L'Azienda venditrice per gravi difetti di costruzione degli immobili acquistati. L'Azienda ha chiamato in causa l'impresa costruttrice e la Compagnia Assicurativa per essere sollevata da ogni responsabilità. La Corte d'Appello ha condannato L'Azienda, escludendo la copertura assicurativa poiché mancavano il collaudo e l'abitabilità dell'edificio. L'Azienda ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'inoperatività della polizza assicurativa fosse un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal giudice. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la contestazione sull'operatività della copertura costituisce una mera difesa e può essere rilevata d'ufficio dal giudice se risulta dai documenti di causa. Di conseguenza, L'Azienda è stata condannata a pagare le spese legali alla Compagnia Assicurativa.
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