La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva la ricusazione del giudice del Tribunale di Sorveglianza per 'inimicizia grave'. La Corte ha stabilito che i provvedimenti sfavorevoli, se rientrano nel normale esercizio delle funzioni giurisdizionali, non costituiscono prova di inimicizia personale e non giustificano la ricusazione del giudice. Il rigetto si basa sulla distinzione tra atti processuali, impugnabili con i mezzi ordinari, e rapporti personali esterni al processo, unici rilevanti per la ricusazione.
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