L'Agenzia delle Entrate ha revocato i benefici fiscali a un contribuente per l'acquisto di un'abitazione nello stesso comune in cui possedeva già un immobile. L'Ufficio sosteneva che la titolarità di un precedente alloggio impedisse la fruizione del regime di favore. Il contribuente ha impugnato l'atto dimostrando che la casa preposseduta, di soli 2,5 vani, risultava del tutto inidonea a soddisfare le concrete necessità del proprio nucleo familiare. I giudici tributari di merito hanno annullato il recupero fiscale e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso dell'amministrazione finanziaria. I magistrati hanno chiarito che le agevolazioni prima casa spettano anche a chi possiede già un fabbricato nello stesso comune, qualora tale alloggio sia oggettivamente o soggettivamente inadeguato alle reali esigenze abitative.
Continua »