Un'azienda pubblica ha presentato ricorso per cassazione contro una sentenza tributaria, notificandolo via PEC. Tuttavia, non ha depositato le ricevute di accettazione e consegna. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la mancata produzione di tali prove non costituisce una mera nullità sanabile, ma determina l'inesistenza giuridica della notifica, un vizio insanabile che impedisce l'esame del merito.
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